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Trascrizione Atti di Stato Civile formati all’estero

Scheda del servizio

Gli atti di nascita, matrimonio e morte sono formati nel Comune in cui tali fatti accadono e sono trasmessi d'ufficio al Comune di residenza degli interessati, per la trascrizione.

Gli atti ed i provvedimenti di Stato Civile formati all'estero riguardanti i cittadini italiani o le relative dichiarazioni che li riguardano, rese secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali straniere competenti, devono essere inviate senza indugio a cura della parte interessata all'autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà al Comune italiano competente per la loro trascrizione nei registri dello Stato Civile .


La trascrizione può essere richiesta anche dai diretti interessati, personalmente oppure tramite persona munita di mandato, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune competente presentando gli atti debitamente legalizzati e tradotti in italiano (a meno che non siano stati rilasciati da Stati con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione da tale formalità). La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.

Nota bene: prima di richiedere la trascrizione è necessario accertarsi che l'atto non sia già stato trascritto in altro comune italiano. Diversamente, qualora venga accertata successivamente una doppia trascrizione, si dovrà provvedere, con provvedimento del Tribunale, all'annullamento della seconda.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 396/00, i cittadini non italiani residenti in Italia possono richiedere la trascrizione di atti di stato civile formati all'estero che li riguardano, purché adeguatamente tradotti e legalizzati (salvo esenzioni) e purché non contrari all'ordine pubblico. Di tali atti però, secondo le norme vigenti, non è possibile ottenere certificazione, ma solo copia integrale.

Cosa occorre

L'atto di stato civile di cui si chiede la trascrizione deve essere:

in originale, con legalizzazione o Apostille (se il Paese aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), corredato da traduzione ufficiale, legalizzata o con Apostille.
La legalizzazione non è richiesta se l'atto è stato formato in uno Stato aderente a Convenzioni esentative, oppure redatto su modello plurilingue se l'atto è stato formato in uno Stato aderente alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976;
non contrario all'ordine pubblico italiano.
La richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato all'estero deve essere sottoscritta da entrambi gli sposi.
La richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del figlio minore può essere presentata anche da uno solo dei genitori.

La domanda di trascrizione, corredata dalla documentazione e da copia del documento di identità dell'istante, può essere presentata personalmente dall'interessato e dall'esercente la potestà nel caso di minore, o inoltrata a mezzo posta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Modalità di erogazione

L'avvio del procedimento può essere d'ufficio (in caso di trasmissione da altra Pubblica Amministrazione) oppure ad iniziativa di parte.

L'iniziativa di parte si concretizza con il deposito presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza della richiesta formale di trascrizione dell'atto di nascita, di matrimonio o di morte.

L'ufficio di stato civile verifica la regolarità della documentazione prodotta e la propria competenza a trascrivere l'atto.

Riscontrata la regolarità della documentazione, il procedimento si conclude con la trascrizione dell'atto.

Conclusione del procedimento: 30 giorni dalla protocollazione dell'istanza.

Avverso il provvedimento negativo è ammesso il ricorso al Tribunale ai sensi degli artt. 95 e segg. Dpr 396/2000

Normativa di riferimento

Dpr n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative
D.m. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
Legge 31 maggio 1995, n. 218 "Riforma del sistema italiano di dirtto internazionale privato"

Note utili

Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti, con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 D.P.R. 3.11.2000, n. 396).

I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniere devono essere legalizzati, salvo la vigenza di convenzioni esentative (art. 21 3° comma D.P.R. 3.11.2000, n. 396 ).

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Quelle su atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, da valere nello Stato italiano, devono essere legalizzate a cura delle Prefetture (art. 33 2° e 4° comma D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Area Area Istituzionale e Demoanagrafica
Assessore Alessandro Erriquez
Responsabile Dott. Massimiliano Schiavina
Referente Dott.ssa Daniela Roversi
Personale Rag. Lorena Bovina - Istruttore Amministrativo
Sig.ra Vilma Carota - Istruttore Amministrativo
Dott. Federico Piva - Istruttore Amministrativo
Indirizzo Piazza A. Gadani, 2
Telefono 051.6868813
051.6868814
Fax 051.976084
Email anagrafe@comune.castello-d-argile.bo.it
statocivile@comune.castello-d-argile.bo.it
elettorale@comune.castello-d-argile.bo.it
Note Si ricorda che si accede agli uffici SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da richiedere tramite mail o telefonicamente.
Apertura al pubblico
Giorno Orario
INVERNALE
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 8.30 - 12.30
Mercoledì 8.30 - 12.30
Giovedì 14.30 - 18.30
Venerdì 8.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 12.30
Domenica
ESTIVO
(dal 1 luglio al 31 agosto)
Lunedì 8.30 - 12.30
Martedì 8.30 - 13.00
Mercoledì 8.30 - 12.30
Giovedì 8.30 - 13.00
Venerdì 8.30 - 12.30
Sabato 8.30 - 12.30
Domenica

Ultimo aggiornamento pagina: 19/09/2024 17:49:48

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